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Infermieri, turni. Due notti consecutive sono legittime? Cosa dice la normativa

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 21/03/2022 vai ai commenti

Leggi e sentenzeProfessione e lavoro

La vicenda di Sara Viva Sorge, che dopo due notti consecutive, è morta schiantandosi con la macchina, contro un palo dell’illuminazione, riporta all’attenzione la questione della doppia notte e se questo tipo di turnazione sia legittimo.

Lavoro notturno e lavoratore notturno

Il D.Lgs dell’08 aprile 2003 n. 66 e s.m.i. definisce il lavoro a turni come un «qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o settimane».

Il periodo notturno viene altresì definito come il «periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino».

Il “periodo notturno” comprende, quindi, l’intero orario di servizio che include l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, e così, ad esempio, gli orari 22-05, 23-06, 24-07, ma anche qualsiasi orario di maggiore di durata come accade nei turni 20-08, 21-09, 21-07, 22-07, ecc., ampiamente utilizzati nell’organizzazione delle aziende sanitarie.

Stabilisce altresì che per lavoratore a turni si intende «qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni» mentre il lavoratore notturno è «qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale oppure qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro.

In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale».

L’art. 13, comma 1, del DLGS n. 66/2003 stabilisce che L’orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salva l’individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite”.

L’art. 17 comma 1 del medesimo DLGS ammette possibili deroghe alle disposizioni all’art. 13, con la precisazione che le stesse “possono essere ammesse soltanto a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata” (art. 17 comma 4).

 

Quindi nonostante, qualora, nel lavorare in doppia notte, con turni consecutivi 20-08 + 20-08, si superino le 8 ore previste. La stessa norma all’articolo 17, deroga la regola e legittima i due turni di notte consecutiva.  

Allo stesso modo, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota prot. n. 1438 del 14 febbraio 2019, ha osservato che “il parametro temporale da prendere a riferimento per calcolare la durata media dell’orario di lavoro notturno (8 ore nelle 24) è la settimana lavorativa intesa come un periodo di 6 giorni”. L’INL ha motivato tale precisazione con la necessità di evitare trattamenti differenziati: “un lavoratore con settimana di 5 giorni non potrebbe svolgere lavoro straordinario perché la media raggiunge già il limite massimo con il completamento dell’ordinario orario di lavoro (40:5=8). Nel caso, invece, di una settimana articolata su 6 giornate di lavoro, il lavoratore notturno potrebbe effettuare lavoro straordinario sino al limite delle 48 ore settimanali in quanto, in questo caso, la media giornaliera sarebbe rispettosa del limite legale (48:6=8).”

Questo ultimo tipo di calcolo, esclude che il doppio turno di lavoro consecutivo possa costituire di per sé una violazione della normativa vigente.

 

Studio legale Doglio