Iscriviti alla newsletter

Lavorare in libera professione. Lo studio associato

Isabella La Pumadi
Isabella La Puma
Pubblicato il: 08/03/2023 vai ai commenti

Professione e lavoroStudenti infermieri

Sempre più spesso anche gli infermieri neolaureati scelgono il lavoro autonomo e in particolare quello associato ad altri professionisti, infermieri e non. Una scelta che considero prudente se non si ha ancora un bagaglio solido di esperienza, perché permette comunque il sempre proficuo confronto con i colleghi.

L'esercizio della libera professione in forma aggregata tra più professionisti, inoltre, può garantire una risposta assistenziale continuativa, complessa e prolungata nel tempo, anche rivolta a più assistiti contemporaneamente.

In tale contesto, vista la presenza di più professionisti, possono essere inseriti in maniera sicura ed efficace infermieri neolaureati, al fine di guidarli nell’esercizio libero professionale e nell’acquisizione di esperienza e competenze.

L’esercizio in forma aggregata, viene svolto nel pieno rispetto delle norme civilistiche, fiscali e previdenziali ed in conformità a quanto previsto dalla Legge per le forme aggregative adottate.

Le forme previste in aggregazione sono:

•Studio Associato;

•Cooperativa Sociale;

•Società tra Professionisti.

In questo articolo ci concentreremo sullo Studio Associato.

La denominazione dello Studio Associato - dopo l’abrogazione con l’art.10, comma 11, Legge 183/2011, della Legge 1815/1939 che lo disciplinava specificatamente - segue, dal punto di vista del funzionamento interno e del regime fiscale, la disciplina civilistica della Società semplice. Lo Studio Associato che, sotto il profilo deontologico, è sottoposto, così come i suoi membri, alla vigilanza dell’Ordine, può essere costituito da:

•infermieri liberi professionisti iscritti all’Ordine;

•infermieri liberi professionisti iscritti all’Ordine e liberi professionisti iscritti in altri Ordini relativi a professioni sanitarie le cui rispettive attività siano integrabili a quella infermieristica.

 

Lo Studio Associato deve essere costituito almeno con scrittura privata registrata che deve riportare comunque:

•i nomi degli associati;

•la denominazione dello Studio Associato;

•la sede e la durata;

•le norme per il recesso o l'esclusione degli associati;

•i criteri di ripartizione degli utili;

•le norme regolamentari fra associati (poteri, organi di gestione, criteri di convocazione e partecipazione alle assemblee, ecc.) nei confronti dei clienti e nei confronti dell’Ordine. Sono espressamente vietate clausole vessatorie limitative del diritto di recesso, della partecipazione agli utili e alle perdite o alla gestione associativa, e comunque lesive del decoro e della dignità della professione.

 

Lo Studio Associato notifica all’Ordine provinciale la sua costituzione entro 30 giorni trasmettendo:

1. la copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

2. la copia del certificato di attribuzione della partita IVA;

3. il numero di attribuzione del codice di fatturazione elettronica; (Codice Univoco);

4. l’elenco degli infermieri associati con l’indicazione degli estremi d’iscrizione all'Albo professionale e copia della documentazione attestante la posizione assicurativa (R.C.) e quella previdenziale (ENPAPI);

5. l’elenco degli altri professionisti associati.

 

Ogni eventuale variazione dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'elenco degli associati, nonché l'eventuale cessazione dell'attività, dovrà essere comunicata all’Ordine provinciale entro 30 giorni dall'avvenuta modifica.

 

Nel caso in cui lo Studio Associato eserciti in modo non occasionale attività infermieristica in una provincia diversa da quella dell’Ordine presso la quale è depositata la notifica di costituzione, esso è tenuto a dichiarare all’Ordine della provincia presso cui esercita:

•l'avvio dell’attività libero professionale;

•l’Ordine di iscrizione;

•l’attestazione della trasmissione della documentazione necessaria, inerente l’attività libero professionale, all’Ordine di iscrizione.

Sarà cura dell’Ordine procedere alla verifica delle dichiarazioni ricevute.

 

Qualora l'atto costitutivo o lo statuto prevedano la costituzione di un Organo di Amministrazione, tutti gli associati devono disporre della documentazione, nella quale sono determinati:

•il numero dei componenti dell'Organo di Amministrazione;

•i compiti di gestione e amministrazione delegati all'Organo amministrativo e quelli riservati all'assemblea degli associati;

•la durata in carica e le modalità di nomina/revoca dell'Organo amministrativo;

•le modalità di convocazione dell'assemblea degli associati;

•le modalità di ripartizione degli utili.

 

ùOgni eventuale variazione dello statuto e dell'elenco dei soci, nonché l'eventuale cessazione dell'attività dovrà essere comunicata all’Ordine provinciale. Qualora si verificassero situazioni lesive del decoro professionale, l’Ordine può avvalersi dei propri poteri istituzionali per effettuare direttamente o promuovere ispezioni presso gli studi professionali degli iscritti all’Albo, al fine di vigilare sul rispetto dei doveri inerenti alle rispettive professioni. I singoli associati sono responsabili in solido di tutta l'attività dello studio.

 

Dal Vademecum Libera Professione infermieristica di FNOPI