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Dallo stop all’esclusività all’incremento tariffa prestazioni aggiuntive. Decreto Bollette è legge

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 25/05/2023 vai ai commenti

Leggi e sentenzeProfessione e lavoro

Dopo la Camera, oggi pomeriggio anche il Senato ha accordato al Governo la fiducia sull'articolo unico del disegno di legge di conversione del Decreto Bollette. Il provvedimento ora è legge.

Di seguito le misure per i professionisti sanitari: 

 

Articolo 10: Medici ed infermieri a gettoni

L'articolo 10, che ha subito diverse modifiche e integrazioni durante l'esame in sede referente, regola l'affidamento a terzi dei servizi medici e infermieristici da parte delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale (Ssn), solo in casi di necessità e urgenza, al fine di colmare la carenza di personale. Vengono definiti i presupposti, le modalità e i limiti di tali affidamenti, rimandando la definizione delle linee guida a un successivo decreto del Ministro della Salute, da adottarsi previo parere dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac). Sono previste esenzioni da questa disciplina per determinati tipi di contratti. Inoltre, viene vietata la possibilità per il personale sanitario di ristabilire un rapporto di lavoro con il Ssn nel caso in cui interrompa volontariamente il rapporto di lavoro dipendente con una struttura pubblica per prestare servizio presso un operatore economico privato che fornisce servizi medici e infermieristici alle aziende e agli enti del Ssn.

Vengono inoltre introdotte norme volte alla reinternalizzazione dei servizi sanitari, attraverso procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per svolgere le funzioni precedentemente esternalizzate. In questo contesto, si prevede di valorizzare il personale impiegato in mansioni sanitarie e socio-sanitarie corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati, a condizione che abbiano fornito assistenza ai pazienti per almeno sei mesi di servizio e non si siano precedentemente dimessi dal Ssn, mentre erano ancora impiegati con un contratto a tempo indeterminato, presso le strutture dello stesso. Infine, viene prevista la possibilità per i membri del Parlamento di effettuare visite senza preavviso presso gli uffici del Servizio Sanitario Nazionale e presso le strutture socio-sanitarie pubbliche.

 

Articolo 11: Incremento tariffa oraria prestazioni aggiuntive e anticipo indennità servizi emergenze-urgenza

L'articolo 11 permette alle aziende e agli enti del Servizio Sanitario Nazionale di affrontare la carenza di personale medico e infermieristico nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e di ridurre le esternalizzazioni. Possono essere utilizzate le prestazioni aggiuntive previste dalla contrattazione collettiva nazionale per il personale medico e infermieristico, consentendo un aumento della tariffa oraria fino a 100 euro per il personale medico e 50 euro per il personale infermieristico, al netto degli oneri a carico dell'amministrazione.

L'aumento sarà nel limite degli importi indicati nella tabella B allegata al decreto, pari a 50 milioni di euro per il personale medico e 20 milioni di euro per il personale infermieristico nel 2023.

Inoltre, le disposizioni si applicano anche al personale medico e infermieristico dei pronto soccorso pediatrici e ginecologici dei presidi di emergenza-urgenza e accettazione di I e II livello del Servizio Sanitario Nazionale. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano accedono al finanziamento, in deroga alle disposizioni che regolano il finanziamento sanitario per le autonomie speciali.

Inoltre, è previsto un aumento delle risorse destinate all'indennità di pronto soccorso, per un totale di 100 milioni di euro, di cui 30 destinati alla dirigenza medica e 70 al personale sanitario, dal 1 giugno al 31 dicembre 2023, con un ulteriore incremento a regime di 200 milioni di euro a partire dal 1 gennaio 2024.

I costi di queste disposizioni sono coperti tramite il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui contribuisce lo Stato, che viene incrementato di 170 milioni di euro per il 2023.

 

L'articolo 13: norme transitorie in materia di compatibilità con altre attività per il personale di enti ed aziende del Servizio Sanitario Nazionale (Ssn) e la stabilizzazione del personale tecnico e professionale del Ssn.

Il primo comma dell'articolo 13 modifica le disposizioni transitorie che permettono al personale infermieristico, ostetrico e tecnico-sanitario impiegato nel settore pubblico della sanità di svolgere altre prestazioni al di fuori dell'orario di servizio. La modifica introdotta dal primo comma estende il periodo di applicazione di tali disposizioni dalla data originaria del 31 dicembre 2023 al nuovo termine del 31 dicembre 2025. Inoltre, viene eliminato il limite di otto ore settimanali per le suddette prestazioni, che era precedentemente previsto.

Inoltre, viene introdotta una nuova disposizione, formulata in modo riveduto nel comitato competente, che prevede il monitoraggio da parte del Ministero della Salute sull'attuazione delle regole transitorie sopra menzionate. Questo monitoraggio avrà lo scopo di valutare l'effettiva attuazione di tali disposizioni e le eventuali modifiche necessarie.

In conclusione, l'articolo 13 del disegno di legge mira a modificare le norme transitorie relative alla compatibilità delle attività svolte dal personale sanitario del Ssn al di fuori dell'orario di servizio, estendendo il periodo di applicazione e rimuovendo il limite delle ore settimanali. Inoltre, viene introdotto un monitoraggio per garantire il rispetto di tali disposizioni e valutare la loro efficacia.

 

L'articolo 16: disposizioni per contrastare gli atti di violenza commessi contro il personale sanitario.

Il primo comma dell'articolo 16 modifica l'articolo 583-quater del Codice Penale, introducendo una specifica sanzione per le lesioni non aggravate inflitte al personale delle professioni sanitarie e socio-sanitarie durante l'esercizio delle loro funzioni. Tale sanzione prevede una pena di reclusione compresa tra 2 e 5 anni. L'obiettivo di questa modifica è quello di garantire una maggiore tutela per il personale sanitario che svolge un ruolo fondamentale nella cura e nell'assistenza alle persone.

Il comma 1-bis prevede la possibilità di istituire presidi fissi della Polizia di Stato presso le strutture ospedaliere pubbliche e convenzionate che dispongono di un servizio di emergenza-urgenza. Questa misura è finalizzata a preservare l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché a garantire l'incolumità del personale sanitario che opera in tali strutture. L'istituzione di presidi fissi della Polizia di Stato contribuirà a prevenire gli atti di violenza e a fornire una protezione adeguata per il personale impegnato nell'assistenza e nella cura dei pazienti.

In sintesi, l'articolo 16 del disegno di legge introduce una sanzione specifica per le lesioni non aggravate inflitte al personale sanitario durante l'esercizio delle loro funzioni e prevede la possibilità di istituire presidi fissi della Polizia di Stato presso le strutture ospedaliere con servizio di emergenza-urgenza al fine di garantire l'ordine, la sicurezza pubblica e la protezione del personale sanitario.