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Pensione. Quando ho diritto ai contributi figurativi: dalla malattia ai congedi

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 26/09/2023

Previdenza

In alcuni periodi in cui il lavoratore non puoÌ€ svolgere la normale attivitaÌ€ lavorativa (per malattia, maternitaÌ€, disoccupazione, cassa integrazione ecc.), viene meno, per il datore di lavoro, l’obbligo di versare i relativi contributi previdenziali. Per garantire comunque ai lavoratori la copertura assicurativa e il diritto alla pensione, la legge prevede che l’Inps accrediti sul conto assicurativo dei lavoratori tali contributi.

Cosa sono

I contributi figurativi sono contributi “fittizi” (cioeÌ€ non versati né dal datore di lavoro né dal lavoratore) che vengono accreditati dall’Inps sul conto assicurati- vo del lavoratore per periodi in cui si eÌ€ verificata una interruzione o una riduzione dell’attivitaÌ€ lavorativa e di conseguenza non c’eÌ€ stato il versamento dei contributi obbligatori da parte del datore di lavoro. La legge individua le ipo- tesi nelle quali i contributi figurativi, possono essere accreditati, d’ufficio o su domanda del lavoratore, senza alcun costo per l’assicurato. Per tale motivo si differenziano dai contributi da riscatto (che coprono altri periodi: corso legale di laurea, lavoro all’estero ecc.) i quali sono, invece, a carico del lavoratore.

Quali sono

Si ha diritto all’accredito dei contributi figurativi per i seguenti periodi:

  • aspettativa per mandato elettorale e sindacale
  • assistenza sanitaria per tubercolosi
  • assistenza a persone con handicap grave
  • attivitaÌ€ svolta in progetti di lavoro socialmente utili (LSU)
  • attivitaÌ€ svolta da lavoratori invalidi
  • calamitaÌ€ naturale
  • cassa integrazione guadagni
  • chiusura dell’attivitaÌ€ per i commercianti
  • congedi di maternitaÌ€ e parentali
  • contratti di solidarietaÌ€
  • disoccupazione
  • donazione del sangue
  • infortunio
  • malattia
  • mobilitaÌ€
  • persecuzione politica e razziale
  • servizio militare.

In queste situazioni l’accredito dei contributi figurativi eÌ€ eseguito automaticamente dall’Inps, senza bisogno di domanda da parte del lavoratore.

Calamità naturali

Si tratta di un beneficio concesso a coloro che sono rimasti senza lavoro a seguito di calamità naturali (alluvioni, terremoti ecc.). I contributi figurativi sono riconosciuti per i periodi durante i quali i disoccupati, residenti nei comuni colpiti, hanno riscosso le indennità speciali previste da apposito decreto ministeriale. Requisito indispensabile è avere versato almeno un contributo.

 

Assistenza per tubercolosi

Sono riconosciuti figurativamente i periodi in cui il lavoratore ha ricevuto, a spese dell’Inps, assistenza sanitaria per malattia tubercolare.

In particolare, i periodi di assenza sono quelli dovuti a:

  • ricovero ospedaliero oppure cura ambulatoriale o domiciliare con diritto all’indennitaÌ€ giornaliera;
  • periodi in cui l’assicurato ha percepito l’indennitaÌ€ post-sanatoriale e l’assegno di cura e sostentamento;
  • periodi di frequenza di corsi di addestramento professionale previsti per co- loro che hanno ricevuto o ricevono assistenza antitubercolare.

Per ottenere l’accredito eÌ€ necessario avere almeno un anno di contribuzione effettiva versata in qualsiasi epoca e avere un contributo obbligatorio precedente il periodo da accreditare. Anche i familiari hanno diritto all’accredito della contribuzione figurativa se hanno almeno un contributo accreditato prima del periodo di percezione dell’indennitaÌ€ per malattie tubercolari.

 

Donazione di sangue

Sono riconosciuti figurativamente i giorni di assenza dal lavoro per donare il sangue. In questo caso il datore di lavoro corrisponde la retribuzione al lavo- ratore ma non versa la relativa contribuzione all’Inps.

Requisiti

Per ottenere l’accredito figurativo eÌ€ necessario che:

  • il prelievo di sangue sia stato effettuato presso un centro di raccolta fisso o mobile oppure un centro trasfusionale o un centro di produzione di emoderivati regolarmente autorizzati dal Ministero della SanitaÌ€;
  • il datore di lavoro del donatore abbia ottenuto il rimborso dall’Inps della retribuzione corrisposta per la giornata di donazione del sangue;
  • la quantitaÌ€ di sangue donata abbia raggiunto i 250 grammi;
  • la donazione abbia carattere gratuito.

 

Servizio militare

I periodi svolti come militare (non di carriera) possono essere coperti da contribuzione figurativa.

Quali periodi

  • Il servizio militare, obbligatorio o volontario, prestato nelle Forze armate italiane;
  • il servizio civile svolto in alternativa a quello militare.

Sono equiparati a quello militare i servizi prestati:

  • nella Croce Rossa Italiana;
  • nel corpo dei Vigili del fuoco come vigile del fuoco ausiliario.

Requisiti

Per chiedere l’accredito della contribuzione figurativa eÌ€ necessario avere almeno un contributo settimanale precedente o successivo al servizio militare.

 

Malattia e infortunio sul lavoro

Le assenze per malattia o per temporanea inabilità dovuta a infortunio sul lavoro sono coperte figurativamente. Il riconoscimento dei contributi, nei due casi, è possibile solo se le assenze hanno una durata non inferiore a 7 giorni. Il periodo riconosciuto non è tuttavia illimitato. Attualmente si possono accreditare fino a 18 mesi, pari a 78 settimane. La legge prevede per questo limite un innalzamento progressivo, nella misura di 2 mesi ogni 3 anni, fino a raggiungere i 24 mesi (104 settimane) a partire da gennaio 2012.

 

Congedo di maternità e congedo parentale

In sintesi, le assenze dal lavoro per maternità che possono essere riconosciute con contribuzione figurativa sono:

  • Astensione obbligatoria dal lavoro (congedo di maternitaÌ€)
  • Astensione facoltativa (congedo parentale)
  • Malattia del bambino.

I contributi figurativi vengono, di norma, accreditati su richiesta dei diretti interessati (ossia i dipendenti) solitamente in occasione della domanda di pensione: non esistono, infatti, termini di scadenza. In altri casi, invece, si procede all’accredito d’ufficio.

Vale a dire che, in questo caso, l’onere dell’attuazione dell’accredito spetta direttamente all’INPS, sulla base dei dati di cui è già in possesso dato che eroga la corrispondente indennità, oppure su segnalazione dell’azienda attraverso la denuncia annuale delle retribuzioni (come avviene, ad esempio, nel caso di assenza per donazione del sangue). 

In un’ottica di semplificazione (anche se generalmente esclusi) anche nei casi di maternità, malattia e infortuni ormai procede all’accredito d’ufficio, con l’eccezione di quei casi in cui l’ente sia impossibilitato a disporre degli elementi di denuncia e calcolo necessari in assenza di comunicazione del lavoratore (come, per esempio, i casi di maternità al avvenuta al di fuori di un rapporto di lavoro). 

Per quanto riguarda il servizio militare, invece, è necessaria la presentazione all’INPS del foglio matricolare (ovvero lo stato di servizio per gli ex ufficiali), rilasciato dal distretto militare di competenza del lavoratore. Se il riconoscimento figurativo viene richiesto nello stesso momento della domanda di pensione si può evitare di presentare la documentazione, compilando una dichiarazione di responsabilità. 

Il dipendente ha in ogni caso la facoltà di rinunciare all’accredito (completamente o con riferimento ad alcuni periodi in particolare), a condizione che gli avvenimenti figurativi per i quali vuole presentare rinuncia rientrino tra quelli riconosciuti a fronte di una domanda diretta da parte del lavoratore stesso.

In caso contrario, non è possibile rinunciare né alla contribuzione figurativa accreditata d’ufficio né tantomeno ai contributi figurativi già utilizzati per portare in liquidazione prestazioni precedenti o di altro tipo.

A cosa si ha diritto

I contributi figurativi sono validi a tutti gli effetti sia per raggiungere il diritto alla pensione sia per calcolarne l’importo.
Tuttavia, in determinate ipotesi i contributi figurativi “contano” meno. Per raggiungere il diritto alla pensione di anzianitaÌ€ non si possono considerare i contributi figurativi per la disoccupazione e per la malattia. Questi contributi vengono considerati, una volta raggiunto il diritto alla pensione di anzianitaÌ€, per effetto degli altri contributi (obbligatori, da riscatto e volontari), solo per aumentare l’importo della pensione.

 

Esiste un tetto massimo all’accumulo dei contributi figurativi per i lavoratori?

La risposta è no. Infatti, per quanto riguarda il numero massimo di contributi figurativi cumulabili, non sono previsti limiti predefiniti.

 

La legge 104

Il dipendente che si assenta dal posto di lavoro per assistere un familiare con disabilità in una situazione di gravità ha diritto a veder riconosciuti i propri contributi, durante le giornate di permesso o congedo. Nello specifico, nel caso in cui il lavoratore fruisca dei cosiddetti permessi legge 104 o del congedo straordinario, l’INPS accredita la contribuzione figurativa.

L’accredito di contributi figurativi viene concesso nei casi in cui il dipendente che assiste un familiare con handicap in situazione di gravità in base a quanto disposto dalla legge 104 di assenti per le seguenti cause:

  • prolungamento del congedo parentale
  • permessi giornalieri retribuiti (pari normalmente a due ore al giorno) concessi alla madre o al padre, fino al terzo anno di vita del bambino ed in alternativa al prolungamento del congedo parentale
  • permessi retribuiti (fino ad un massimo di 3 giorni mensili, frazionabili a ore) per i familiari, dal momento che si tratta di singole giornate di riposo, la contribuzione figurativa è attribuita come integrazione e non incide sul numero di contributi settimanali spettanti all’interessato
  • congedo straordinario retribuito, fino a 2 anni nell’arco della vita lavorativa.