Assenza per malattia. Il dipendente può rientrare prima della scadenza certificato?
Nella costante ricerca di risposte alle vostre domande, ci siamo imbattuti in una serie di interrogativi frequenti riguardo alle assenze per malattia. "Posso retrodatare il certificato di malattia?" "Cosa fare quando il medico di famiglia è assente?" "È possibile accorpare le ferie alla malattia?" Questi sono solo alcuni dei dubbi che ci pervadono quotidianamente dai nostri lettori.
Per semplificare la consultazione e fornire risposte tempestive, siamo lieti di annunciare il lancio della nostra nuova rubrica "Gestione delle Assenze per Malattia". A partire da lunedì 11 settembre, potrete trovare risposte esaurienti a queste e altre domande tre volte a settimana: ogni lunedì, mercoledì e venerdì. Basta selezionare "Previdenza" dal menù a tendina per accedere a questa preziosa fonte di informazioni.
Vi invitiamo a unirvi a noi in questa avventura alla scoperta delle migliori pratiche per affrontare le sfide legate alle assenze per malattia e a condividere con noi le vostre domande e preoccupazioni. Siamo qui per fornire chiarezza e supporto nella gestione delle vostre assenze lavorative.
Questi gli appuntamenti settimanali: Ecco la nuova rubrica: Gestione delle Assenze per Malattia
In un parere tratto dagli archivi ARAN una risposta ad un quesito riguardante le assenze per malattia dei dipendenti pubblici ed il possibile rientro prima della scadenza dei termini.
La risposta al quesito è contenuta nel parere CIRRS19 pubblicato dall’Aran.
Nello specifico si richiedeva:
Un lavoratore assente per malattia può decidere, di propria iniziativa, di rientrare in servizio prima della scadenza del termine previsto nella certificazione medica presentata?
Assenze per malattia dipendenti pubblici: possibile il rientro prima della scadenza dei termini?
La riammissione in servizio del dipendente che intende rientrare al lavoro perché guarito anticipatamente rispetto alla prognosi formulata nella certificazione medica è ammessa soltanto a fronte di un certificato medico di rettifica dell’originaria prognosi.
Ciò al fine di assolvere agli obblighi previsti:
- sia dall’ 2087 del codice civile, che prevede per il datore di lavoro l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità psico-fisica dei prestatori di lavoro
- sia a quelli previsti dall’ 20 del d. lgs n. 81/2008Testo Unico sulla sicurezza che obbliga il lavoratore a prendersi cura della propria salute, salvaguardando al contempo quella di coloro che sono presenti nell’ambiente di lavoro.
In base alla normativa vigente, la rettifica della data di fine prognosi è un adempimento obbligatorio per il lavoratore oltre che nei confronti del datore di lavoro che, come anzidetto, non può consentire altrimenti al lavoratore la ripresa delle sue normali mansioni di competenza (art. 2087 del codice civile), anche nei confronti dell’ente previdenziale erogatore dell’indennità di malattia.
Per completezza si segnala che il certificato di rettifica della data di prognosi inizialmente stabilita deve essere rilasciato dal medesimo medico che ha redatto il certificato con l’originaria prognosi e deve essere trasmesso prima della ripresa anticipata dell’attività lavorativa.
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