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Maternità e congedo parentale esentano dal conseguimento dei crediti ECM? Come fare

Giuseppe Romeodi
Giuseppe Romeo
Pubblicato il: 04/12/2023 vai ai commenti

Previdenza

Nella società odierna, la conciliazione tra la vita familiare e il lavoro è una sfida cruciale per molte famiglie. È per questo che siamo lieti di presentarvi una nuova rubrica sanitaria dedicata alla "Tutela della Maternità e Paternità". Pubblicata ogni lunedì, mercoledì e venerdì a partire dal 13 novembre, nella sezione PREVIDENZA, questa rubrica si propone di offrire informazioni e risorse preziose per tutti coloro che cercano di bilanciare le responsabilità familiari con la loro carriera.

Scopriamo quali periodi di congedo parentale e se la maternità esentano o meno dal conseguimento di crediti ECM

A dirimere la questione è una delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua (allegata in calce), del 17 Luglio 2013, che spiega come gestire l'esenzione per dal conseguimento di ECM nei periodi di malattia.

 

Tale determina, al secondo paragrafo, stabilisce che sono esentati dall’obbligo formativo ECM, nella misura di 4 crediti per ogni mese nel quale il periodo di sospensione dell’attività professionale sia superiore a 15 giorni, i professionisti sanitari che sospendono l’esercizio della propria attività professionale a seguito di: 

  1. congedo maternità e paternità: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
  2. congedo parentale e congedo per malattia del figlio: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
  3. adozione e affidamento preadottivo: D.lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
  4. adozione internazionale aspettativa non retribuita durata espletamento pratiche: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
  5. congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
  6. aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza

Inoltre sono esenti:

  1. permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
  2. assenza per malattia così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
  3. richiamo alle armi o servizio volontariato alla C.R.I.: Art.14 R.D. Legge 10/8/1928, n.2034 e artt.36 e 245 del R.D. n.484/1936 e successive modifiche e integrazioni
  4. aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale e direttore generale: Art.3 bis, comma 11 D.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni
  5. aspettativa per cariche pubbliche elettive: D.lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni; art. 2 L. 384/1979 e successive modifiche e integrazioni; art. 16 bis comma 2 bis D.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni
  6. aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza.

 

Come caricare le esenzioni?

Al pari dell'autoformazione e di altri meccanismi, è necessario accedere alla piattaforma COGEAPS, accessibile solo tramite SPID, cliccare la sezione "Esoneri ed esenzioni", nel menù a tendina che appare scegliere "Esenzioni". Ora apparirà un elenco nel quale bisognerà cliccare il motivo per il quale si chiede l'esenzione (ad esempio malattia o congedo parentale), specificare la data di inizio e di fine periodo, ed inoltrare la relativa richiesta.

 

E' bene ricordare che:

- Vengono riconosciuti 4 crediti (detratti dal debito complessivo) per ogni mese in cui ci si è assentati per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi, quindi ad esempio una assenza di 40 giorni consecutivi cagionrà la riduzione del debito di 4 crediti ECM;

- L’esenzione non può, in alcun caso, eccedere 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione;

- I crediti  ECM acquisiti durante i  periodi di  esenzione non sono validi  al  fine del  soddisfacimento dell’obbligo  formativo  ECM, pertanto tutti i corsi frequentati durante i periodi di malattia o congedo parentale, non saranno ritenuti validi.

 

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