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La responsabilità amministrativa. Dalla rivalsa alla colpa grave: cosa devi sapere

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 22/03/2024 vai ai commenti

Leggi e sentenzeProfessione e lavoro

Benvenuti a "ResponsaInfermiere", la tua guida essenziale alla responsabilità professionale degli infermieri! Se sei un infermiere impegnato nel garantire cure di alta qualità e nel rispettare i più alti standard etici e legali, allora sei nel posto giusto. In questa rubrica, esploreremo insieme i principi fondamentali della responsabilità professionale, offrendo consigli pratici, casi studio e risorse preziose per affrontare ogni sfida sulla tua strada."

Leggi gli articoli di “ResponsaInfermiere” ogni lunedì, mercoledì e venerdì li trovi nella sezione Professione e Lavoro - Leggi e Sentenze. Preparati a elevare il tuo livello di professionalità e sicurezza nelle cure. Ricorda, essere un infermiere responsabile è fondamentale per il benessere dei pazienti e il rispetto della professione. All’interno della rubrica anche una sezione speciale dedicata alle ostetriche.

 

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La responsabilità amministrativa

L’ azione di responsabilità amministrativa dell’esercente la professione sanitaria risulta disciplinata dall’articolo 9 della legge Gelli.

Il fondamento costituzionale di tale forma di responsabilità si rinviene nell’art. 28 Cost., che prevede la responsabilità diretta dei dipendenti pubblici per danno ingiusto e l’estensione di siffatta responsabilità allo Stato.

L’art. 28 1° comma del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 recita: “In materia di responsabilità, ai dipendenti delle Unità sanitarie locali si applicano le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni “.

La responsabilità amministrativa è rappresentata dal danno erariale che consiste nel danneggiamento o nella perdita di beni o denaro (danno emergente) prodotto alla propria o ad altra amministrazione (art. 1, quarto comma, L.n. 20/1994), o nel mancato conseguimento di incrementi patrimoniali (lucro cessante), così come disposto dall’art. 1223 c.c..

Più in generale, si parlerà di danno erariale ogni volta che un dipendente pubblico, nell’adempimento del suo lavoro, commetta un illecito che comporti un pregiudizio, economico e non solo, alla pubblica amministrazione

Il danno subìto dalla amministrazione può essere:

  • “diretto”, cioè cagionatole direttamente
  • “indiretto”, quando è procurato a soggetti terzi nei cui confronti l’amministrazione per accordo transattivo o sentenza di condanna sia tenuta al risarcimento.

Come per ogni forma di responsabilità giuridica, anche quella per danno erariale è sottoposta al ricorrere di un requisito: nello specifico, scatta la responsabilità erariale solamente se il fatto è stato commesso dal dipendente pubblico con dolo o colpa grave.

Inoltre è caratterizzata da:

  • termine di prescrizione: 5 anni;
  • carattere personale ed intrasmissibilità dell’obbligazione agli eredi;
  • parziarietà dell’obbligazione di risarcimento: ciascuno risponde solo della parte di danno causato dalla sua condotta

Qual è la conseguenza della responsabilità da danno erariale?

Il dipendente colpevole dovrà risarcire il danno patito dalla pubblica amministrazione, fermo restando l’eventuale responsabilità disciplinare e penale che può sorgere dalla medesima condotta. In particolare, la pubblica amministrazione potrà chiedere al dipendente:

  • il risarcimento dei danni che le ha provocato direttamente (ad esempio, rompendo alcune attrezzature pubbliche);
  • il risarcimento dei danni che le ha provocato indirettamente (è il caso del più volte richiamato danno all’immagine);
  • il rimborso di quanto pagato a terzi per la sua condotta illecita, visto che, come detto sopra, la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

L’azione di risarcimento del danno da parte dell’azienda è detta rivalsa, nei casi in cui l’amministrazione ospedaliera sia chiamata a esborsi risarcitori nei confronti del danneggiato, per atti o fatti non coperti o eccedenti i massimali di polizza esistente a copertura della struttura.

 

Elementi costitutivi della responsabilità amministrativa sono:

  • condotta imputabile, intesa come violazione dolosa o gravemente colposa di obblighi inerenti il rapporto di servizio (in questo caso valgono anche i principi di efficienza, efficacia ed economicità cui deve tendere l’attività amministrativa, elementi tipici del dirigente e coordinatore infermieristico);
  • elemento soggettivo: dolo o colpa grave (mancanza di diligenza, sprezzante trascuratezza dei propri doveri);
  • elemento oggettivo: danno (inteso come lucro cessante e danno emergente);
  • nesso di causalità, quale rapporto tra la condotta dell’agente e l’evento dannoso.

L’illecito si ha ogniqualvolta concorrano tutti gli elementi sopra elencati.

 

 da:

  • La responsabilità nelle professioni sanitarie (Carlo Piccoli, Alessandro Sarteanesi)

 

articoli precedenti:

Responsabilità civile

Responsabilità penale