CCNL 2022/24: confermata la disciplina della Banca delle Ore e le regole per riposi e pagamenti
Continuità nel contratto 2022/24
Nel CCNL del comparto sanità 2022/24 la disciplina della Banca delle Ore non cambia. Rimane valida quella contenuta nell’articolo 48 del CCNL 2019/21, garantendo uniformità nella gestione dello straordinario.
Il conto individuale
Ogni lavoratore dispone di un conto ore personale. Su richiesta, può far confluire le ore di straordinario o di lavoro supplementare autorizzate. Quelle ore possono poi essere utilizzate entro l’anno successivo.
Scelta tra riposo o pagamento
Il dipendente può trasformare le ore accantonate in riposi compensativi oppure richiedere la retribuzione. Per ottenere il pagamento entro l’anno, la domanda deve essere inviata entro il 15 novembre. Le maggiorazioni previste per lo straordinario non entrano nel conto ore e vengono liquidate il mese successivo alla prestazione.
Utilizzo dei riposi
Le aziende devono rendere possibile la fruizione dei riposi compensativi, tenendo conto delle esigenze organizzative e del numero di operatori contemporaneamente assenti. Eventuali rinvii vanno concordati tra responsabile di struttura e lavoratore.
Monitoraggio e confronto
A livello aziendale sono previsti incontri tra amministrazione e rappresentanze sindacali per monitorare l’andamento della Banca delle Ore. Le parti possono individuare modalità aggiuntive, anche collettive, per l’utilizzo dei riposi accumulati. L’azienda è tenuta a fornire le relative informazioni ai soggetti della contrattazione integrativa.
Chi non aderisce
Per i lavoratori che non aderiscono alla Banca delle Ore resta valido quanto previsto dall’articolo sul lavoro straordinario.
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