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Operatore socio-sanitario. No all’assunzione del vincitore di concorso, se manca l’idoneità fisica

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 24/07/2018

Leggi e sentenze

L’azienda può decidere di non assumere l’operatore socio-sanitario, che pur vincitore di concorso, non ha l’idoneità fisica al profilo richiesto, perché questo andrebbe sempre aiutato o sostituito. Nemmeno l’uso di ausili come i sollevatori, è condizione sufficiente a ritenere in astratto idoneo un operatore OS. con limitazioni, perché non può dirsi con certezza che tutti i pazienti possano essere sempre movimentati con tali ausili”.

 

E’ quanto stabilito dal Tribunale di Alessandria, con la sentenza n.96 del 21 marzo 2018.

 

I fatti

Nel 2010, la Asl pubblica in Gazzetta ufficiale un bando per n.10 posti a tempo indeterminato per operatore socio-sanitario.

Tra i requisiti del bando l’idoneità fisica all’impiego. Accertamento dell’idoneità effettuata a cura della Asl prima della immissione in servizio.

La concorrente ricorrente, si era posta alla posizione 211 della graduatoria di concorso e nell’aprile del 2017 era stata convocata per l’assunzione a tempo indeterminato.

Il 9 maggio viene sottoposta a visita medica e dichiarata idonea con limitazioni e riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 46%, con l'ulteriore indicazione che "l'inserimento al lavoro deve realizzarsi lontano da macchine semoventi, carichi pendenti e pericoli di precipitazione.

Il 23 maggio, viene comunicato alla concorrente la non procedibilità all’assunzione, in quanto non in possesso del requisito imprescindibile dell’idoneità fisica.

La concorrente, che nel frattempo, nonostante le limitazioni, era stata comunque assunta da altre aziende, decide di ricorrere contro la Asl che aveva posto un veto all’assunzione, ritenendo illegittimo il rifiuto a procedere all’assunzione.

 

Il ricorso viene dichiarato infondato, in ordine a:

È documentato e provato che tra i requisiti del bando in esame vi fosse "l'idoneità fisica all'impiego" e che la ricorrente fosse stata ritenuta, a seguito della visita del medico competente, "ID. PARZIALMENTE: TEMPORANEAMENTE, CON LIMITAZIONI", limitazioni consistenti in: "può movimentare pazienti con utilizzo di ausili o in collaborazione con altro operatore" .

Le attività degli operatori socio sanitari è ripartita su tre turni (mattino, pomeriggio e notte) nell'arco delle 24 ore e che tra i compiti rientranti nelle loro competenze vi sono:

 

assistenza diretta all'utente, in particolare per quanto concerne l'assistenza alla persona non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane o di igiene.

  • Mobilizzazione del paziente a letto per il cambio posturale prescritto oppure su richiesta del paziente quando necessita di aiuto

  • mobilizzazione del paziente per il passaggio letto/carrozzina oppure letto/barella e viceversa

  • mobilizzazione e sostegno della corretta postura del paziente sottoposto ad indagini diagnostiche a letto oppure medicazioni a cura dell'infermiere

  • trasporto del paziente in modo adeguato utilizzando carrozzina (autonomamente) oppure barella e letto (due operatori)

  • collaborazione ad attività finalizzate al mantenimento della capacità psicofisiche residue, alla rieducazione, riattivazione, recupero funzionale del paziente, aiutandolo nella deambulazione

  • collaborazione con il personale sanitario nell'assistenza del malato anche terminale e morente, collaborando alla cura della salma

  • pulizia quotidiana e terminale dell'unità di degenza comprensive di cambio del materasso; chiusura ed allontanamento dei contenitori dei rifiuti speciali.

  • posizionare il paziente sul lettino operatorio e poi, al termine dell'intervento, mobilizzarlo sulla barella

  • muovere carrelli (di piccole dimensioni fino ai c.d. "scaffali correlati")

  • muovere attrezzature; muovere container e strumenti chirurgici.

 

È allora di tutta evidenza che le prescrizioni impartite alla ricorrente le avrebbero impedito di svolgere la maggior parte delle mansioni di operatore socio sanitario, le quali comportano normalmente il sollevamento pesi.

Il bando richiedeva "l'idoneità fisica", con la conseguente esclusione dei candidati che sarebbero risultati (come la ricorrente) idonei solo parzialmente.

Il fatto che l'azienda abbia poi espressamente menzionato un'idoneità fisica "incondizionata" non rende illegittima la richiesta come affermato dalla ricorrente.

Non è irragionevole la richiesta di una siffatta idoneità, alla luce di quanto spiegato dall'azienda circa la necessità che ogni operatore neo assunto assicuri la propria specifica funzione, secondo competenza e profilo professionale, in autonomia o in collaborazione.

 

Infatti, un operatore che non è in condizione di svolgere anche solo alcune delle attività richieste non può soddisfare le esigenze (far fronte a carenze di personale OS. in reparti di media-alta intensità di cure, dove la movimentazione del paziente costituisce attività prioritaria) che hanno spinto l'azienda a condizionare l'assunzione alla completa idoneità fisica, atteso che egli andrebbe sempre o aiutato o sostituito con altro operatore fisicamente idoneo dello stesso profilo. Neppure la presenza di ausili quali i c.d. alzamalati è condizione sufficiente a ritenere in astratto idoneo un operatore OS. con limitazioni come quelle della ricorrente, perché non può dirsi con certezza che tutti i pazienti possano essere sempre movimentati con tali ausili.