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Dalla malattia depressiva alla fibromialgia. Ecco come chiedere l’esonero dalla visita fiscale

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 26/09/2018

Leggi e sentenze

Viviamo in una società in cui è netta la distinzione tra malattie visibili e malattie invisibili.

Tutto ciò che è conosciuto, spiegato e che ha conseguenze fisiche evidenti rientra tra le malattie visibili e per le quali facile avanzare diritti, e poi ci sono le patologie “invisibili”, quelle che non hanno una spiegazione, i cui segni non sono facilmente evidenziabili, e per le quali spesso si è scambiati per “malati immaginari”; per queste patologie croniche ed invalidanti, la strada per il riconoscimento ufficiale è ancora lunga.

E’ il caso della fibromialgia, ad oggi non ancora riconosciuta come malattia, e per la quale non è possibile esentarsi dalla visita fiscale.

Proprio ieri, Serafina Cracchiolo, Vicepresidente CFU, Comitato fibromialgici uniti, ha fatto un appello al Ministro della Salute, Giulia Grillo, chiedendo di inserire la voce Fibromialgia nel prossimo bilancio sanitario dello Stato, affinché venga inserita nei Lea.

Diversamente la malattia depressiva trova apposito spazio nelle tabelle ministeriali sull’invalidità. Ed infatti, nei casi più gravi, da quello che viene definito «il male oscuro» può derivare una riduzione della capacità lavorativa, un handicap, ed addirittura la necessità di supporto negli atti quotidiani della vita.

Tra i diritti di chi soffre di depressione rivestono notevole importanza quelli al lavoro. Trattandosi di una patologia psichica, infatti, il medico curante può decidere di lasciare a casa in malattia un lavoratore affetto da depressione. In caso di assenza per malattia, l’iter da seguire è il seguente:

 

  • la redazione del certificato dal proprio medico curante ed invio dello stesso, telematicamente, all’Inps, entro il giorno successivo dal verificarsi della patologia;

  • il preavvertimento del datore di lavoro e successivo inoltro del numero di protocollo telematico del certificato (secondo accordi collettivi o individuali).

 

La malattia depressiva esenta dalla visita fiscale?

La norma stabilisce che sul certificato medico destinato all’Inps con la procedura telematica, il medico può inserire il codice E che segnala se, a suo parere, quella persona dovrebbe essere esonerata dalla visita. L’inserimento del codice esclude automaticamente quel certificato medico dalla banca dati dei dipendenti che possono essere sottoposti a visita fiscale. Tale esclusione viene comunque vagliata dall’Istituto di Previdenza per evitare danni sia al medico che al paziente.

 

Tuttavia è il medico che deve valutare se è il caso di inserirlo e ciò in particolare avviene quando il medico sa che il suo paziente si trova in una situazione particolare, come può essere per esempio per chi soffre di attacchi di panico o depressione.

 

Anche la Cassazione si è espressa in merito con la sentenza del 21/10/2010, n. 21621, nella quale stabilisce che il paziente depresso potrebbe curarsi efficacemente, oltre che con i farmaci e la terapia, anche con attività ludiche all’aperto, passeggiate e sport. E’ scientificamente provato che il movimento, soprattutto se praticato all’esterno, è utile a contrastare gli effetti dannosi della malattia. Pertanto, in tali circostanze, l’assenza del lavoratore dal suo domicilio durante le fasce orarie di reperibilità non assume in sé e per sé rilevanza disciplinare se dovuta appunto allo svolgimento di attività sportive che fanno parte della buona riuscita del trattamento.

 

 

da la Leggge per Tutti