Orario lavoro. Servizio prestato in giorno festivo e terminato in non festivo. Come va retribuito?
Ai fini dell’erogazione dell’indennità per il servizio prestato, iniziato in giornata festiva e terminato in giornata non festiva, come deve essere correttamente applicato l’art. 86, comma 13, del CCNL Comparto Sanità 2016/2018?
L'Aran risponde:
Si ritiene che preliminarmente vada verificata l’effettiva durata del servizio, che può presentare i seguenti casi:
- a) Durata inferiore alle 2 ore: nessuna indennità;
- b) Durata compresa fra 2 ore e fino alla metà dell’orario del turno: € 8.91;
- c) Durata superiore alla metà dell’orario del turno: € 17.82.
In tutti i casi, il giorno cui far riferimento per il calcolo della durata ai fini del riconoscimento dell’indennità è il giorno festivo. Conseguentemente in caso di turno di lavoro che inizia in giorno festivo, con un minimo di due ore di lavoro svolte in tale giorno, che termina nel successivo giorno non festivo ricomprendendo l’orario del turno “notturno festivo” va riconosciuta - comunque - una sola indennità festiva che potrà essere la seguente, analizzando la parte dell’orario di turno svolta fino alle h. 24 della giornata festiva (con un minimo di 2 ore):
- indennità di turno festivo pari a € 8,91 se le prestazioni fornite, sino a quell’ora, sono di durata pari o inferiore alla metà dell’orario del turno;
- indennità di turno festivo pari a € 17,28 se le prestazioni fornite, sino a quell’ora, sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno.
A tale indennità giornaliera si aggiunge la maggiorazione di € 2,74 per ogni ora del turno svolta in orario notturno (22-6) sia nel giorno festivo sia nel successivo giorno non festivo in applicazione del comma 12 dello stesso articolo 86
--> Nonostante il citato parere ARAN, i giudici del Tribunale di Milano hanno dato ragione ai lavoratori ricorrenti (vedi articolo), guidati dall'avvocato Domenico De Angelis e dai colleghi del NurSind Milano. In questo modo, ai 124 colleghi dell'ASST Santi Paolo e Carlo è stata riconosciuta una somma in danaro pari a 5 anni di arretrati.