Cambia la legge 104. Dal requisito della convivenza ai permessi condivisibili. Da quando e come
I lavoratori che assistono familiari portatori di disabilità grave, a decorrere dal 13 agosto potranno presentare domanda all’Inps per fruire dei relativi permessi e congedi come modificati dal decreto legislativo “Equilibrio” 105/2022.
Ad annunciarlo è l’INPS, che nel messaggio 3096/2022 commenta le novità introdotte alla disciplina delle misure contenute nella legge 104/1992 e nel Dlgs 151/2001.
Con riferimento ai permessi mensili previsti dall’articolo 33, comma 3, della legge 104/1992, la principale novità riguarda l’eliminazione del principio del referente unico, in precedenza ammesso solo per i genitori.
Dal 13 agosto, più lavoratori aventi diritto potranno contemporaneamente presentare la domanda per assistere la stessa persona disabile, fermo restando l’utilizzo alternativo e comunque il limite massimo complessivo di tre giorni al mese.
L’istituto illustra inoltre le novità apportate alla disciplina del congedo straordinario (articolo 42, comma 5, del Dlgs 151/2001), tra le quali la regola secondo cui la convivenza con il familiare, requisito necessario per fruire della misura, può essere acquisita anche successivamente alla presentazione della domanda, purché, aggiunge l’Inps, sia garantita per tutto il periodo di fruizione del congedo.
Inoltre, in ragione dell’introduzione tra i beneficiari, dei parenti o affini entro il terzo grado che possono esercitare il diritto solo qualora tutti gli altri familiari preventivamente elencati dal comma 5 risultino invalidi o mancanti, l’Inps ridefinisce l’ordine di priorità secondo il quale il congedo è fruibile dai diversi familiari del soggetto disabile.
Novità comune a entrambe le misure è l’inserimento, tra i lavoratori aventi diritto, del convivente di fatto individuato dall’articolo 1, comma 36, della legge 76/2016.
Come fare domanda
In attesa dei necessari aggiornamenti informatici, dalla data di entrata in vigore del D.lgs n. 105/2022, ossia dal 13 agosto 2022, è comunque possibile richiedere i permessi e il congedo di cui al presente messaggio, come modificati dalla novella normativa, presentando domanda all’INPS attraverso i consueti canali (sito web, contact center integrato o Istituti di Patronato).
Si fa presente tuttavia che, nelle more del rilascio delle implementazioni informatiche delle attuali procedure, ai fini della fruizione del congedo straordinario da parte del convivente di fatto, sarà necessario allegare, all’atto della domanda, una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti la convivenza di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016 con il disabile da assistere[1].
Si evidenzia altresì che, nel caso di convivenza normativamente prevista ma non ancora instaurata, il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, da cui risulti che provvederà a instaurare la convivenza con il familiare disabile in situazione di gravità entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e a mantenerla per tutta la durata dello stesso.