I permessi retribuiti. Dal lutto al matrimonio cosa cambia con il nuovo contratto
I lavoratori hanno il diritto ad assentarsi dal lavoro, usufruendo di appositi permessi retribuiti e non, che vanno richiesti all’Amministrazione di appartenenza, che non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio.
Per comprendere l’argomento è necessario conoscere la struttura dell’orario di lavoro:
Art 43 CCNL 2019/2021
Comma 1. L’orario di lavoro ordinario è di 36 ore settimanali ed è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico. Ai sensi di quanto disposto dalle disposizioni legislative vigenti, l’orario di lavoro è articolato su cinque o sei giorni, con orario convenzionale rispettivamente di 7 ore e 12 minuti e di 6 ore.
Art. 50 Permessi giornalieri retribuiti
I permessi retribuiti relativi a questo articolo, sono riconducibili ad evento e come tali non possono essere negati dall’Azienda per esigenze di servizio; al dipendente viceversa spetta l’obbligo di produrre la dovuta documentazione per poterne fruire.
A domanda del dipendente sono concessi permessi giornalieri retribuiti per i seguenti casi da documentare debitamente:
a) Partecipazione a concorsi od esami, ivi comprese le progressioni tra aree, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove – o per aggiornamento professionale facoltativo, anche on line, comunque connesso all’attività di servizio: giorni otto all’anno.
Rispetto al vecchio contratto viene aggiunta la possibilità di assentarsi per le prove relative alla progressione tra le aree, anche se tale progressione non avviene tramite svolgimento di prove, ma tramite valutazione comparativa di fatto cartacea.
Inoltre, viene specificata la possibilità di assentarsi per aggiornamento professionale on line, il che non dovrebbe comportare nessun problema applicativo, visto che deve essere prodotta la relativa documentazione.
b) Lutto per il coniuge per i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado o per il convivente ai sensi dell’art.1, comma 36 e 50, della legge 76/2016 (Unioni civili e patto di convivenza): giorni tre per evento da fruire entro sette giorni lavorativi dal decesso. Resta indiscusso che per lutto per il coniuge si intende anche quello unito civilmente, così come per gli affini di primo grado: il decesso del padre o della madre del soggetto unito civilmente comportano la fruizione dei tre giorni di lutto.
Congedo matrimoniale. Il dipendente ha diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione di matrimonio, la cui fruizione deve iniziare entro 45 giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio. Nel caso di eventi imprevisti che rendano oggettivamente impossibile la fruizione del permesso entro tale termine, il dipendente – compatibilmente con le esigenze di servizio - potrà concordare un ulteriore periodo per il godimento dello stesso entro 12 mesi dalla data in cui è stato contratto il matrimonio.
Il permesso spetta anche per la celebrazione di una unione civile ai sensi della legge 76/2016. La norma prevede il permesso in occasione di matrimonio e non del matrimonio, questo perché è possibile fruire del congedo matrimoniale in caso sciolto il matrimonio precedente ci si risposi.
Per la concessione del diritto non è sufficiente il certificato di avvenute pubblicazioni ma deve concludersi l’evento.