Il pisolino durante il turno di notte? Quando si configura l' interruzione di pubblico servizio?
Per la nostra rubrica, riguardante “Gli aspetti giuridici della professione infermieristica”, tratteremo i reati ai quali è esposto l’infermiere, nell'ambito della propria attività.
L'elencazione si basa su criteri di importanza e di frequenza dei fatti costituenti reato che riguardano la professione infermieristica nel suo insieme:
21 giugno 2023: esercizio abusivo di professione parte 1
23 giugno 2023: esercizio abusivo di professione parte 2
26 giugno 2023: somministrazione e detenzione di medicinali guasti o imperfetti
28 giugno 2023: rivelazione del segreto professionale
30 giugno 2023:rivelazione del segreto d'ufficio
3 luglio 2023:omissione di soccorso
5 luglio 2023: rifiuto di atti d'ufficio
7 luglio 2023 omissione di referto
10 luglio 2023 sequestro di persona
12 luglio 2023 violenza privata
14 luglio 2023 abbandono di persone minori o incapaci
17 luglio 2023 interruzione di un pubblico servizio
Il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità è previsto dall'art. 340 del c.p: chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge cagiona un'interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità è punito con la reclusione fino a un anno. I capi promotori o organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.
Soggetto attivo del reato può essere "chiunque" cagioni l'interruzione o la turbativa di un servizio, quindi non soltanto un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio Si integrano gli estremi del reato quando vi siano la coscienza e la volontà di cagionare l'interruzione. È un reato sussidiario, in quanto viene meno se vi sono gli estremi di reati più specifici previsti da altre norn1e del codice penale
Vediamo la casistica che riguarda gli infermieri:
Un'infermiera dell'ospedale di Trieste durante il servizio notturno si era adagiata su un "giaciglio (due sgabelli ricoperti da indumenti o lenzuola) appositamente predisposto", come da accertamento nel corso di un'ispezione da parte della caposala. La Corte suprema ha confermato la sentenza di assoluzione pronunciata dal Pretore di Trieste in quanto l'art. 340 c.p. non richiede la "potenzialità" del turbamento del pubblico servizio, bensì l'effettività del turbamento. Effettività che non c'è stata, dimostrata anche dall'aver provveduto, prima di sdraiarsi, a erogare assistenza ad alcuni pazienti Inoltre, ha notato la cassazione, l'infermiera "dal punto in cui si trovava poteva agevolmente percepire il segnale acustico delle chiamate degli ammalati" e come è stato riscontrato ella non "dormiva profondamente", ma era soltanto "adagiata e appisolata". Il comportamento dell'infermiera non è quindi passibile di sanzione penale, ma può però integrare gli estremi di una responsabilità.