Nuoro: sentenza del Tar annulla la graduatoria concorsuale
La sentenza risale al giorno 11 gennaio 2017 ma la sua pubblicazione è del 26 giugno 2017. Ammesso che la notifica sia già avvenuta, tra sessanta giorni si saprà se il soccombente adirà al Consiglio di Stato per il ricorso.
Stiamo parlando di una vicenda giudiziaria esplosa con la pubblicazione di una sentenza, i cui effetti della deflagrazione potrebbero avere conseguenze devastanti sulla sanità sarda e quindi sulla neonata Azienda Tutela Salute, l’azienda unica tanto voluta dall’amministrazione regionale sarda che al momento ha prodotto solo una grande mobilitazione sociale più che effetti di risanamento, efficacia ed efficienza (Leggi qui).
Parliamo infatti del concorso pubblico per titoli ed esami, bandito dall'allora Azienda Sanitaria Locale di Nuoro, per la copertura a tempo indeterminato di n. 10 posti di Collaboratore Professionale Sanitario-Infermiere, le cui procedure si sono concluse con la regolare assunzione dei vincitori e la chiamata a vario titolo di decine e decine di altri concorrenti, in altre Aree Socio Sanitarie Locali. Una procedura concorsuale già finita sotto l’occhio del ciclone per una vicenda di favoritismi e fuga di notizie di cui avevamo già parlato (Leggi qui).
Gli estensori del ricorso sono alcuni infermieri concorrenti che non avendo superato la prova scritta, hanno travato nell’accesso agli atti, valide ragioni per promuovere l’azione legale con cui hanno chiesto la sospensione di tutti gli atti ritenuti illeciti e conseguentemente, tutti gli effetti prodotti dagli stessi, compresa la graduatoria finale del concorso nel frattempo deliberata, così come l’assunzione dei vincitori regolarmente avvenuta. Si legge nella sentenza che il ricorso è fondato e merita, accoglimento. La prospettazione di parte ricorrente è sostanzialmente volta a dimostrare come l'intera procedura sia inficiata da vizi di legittimità tali da determinare, in caso di accoglimento delle relative censure, la caducazione di tutte le operazioni concorsuali successive alla nomina della nuova Commissione.
Più precisamente, oggetto di contestazione è la decisione dell'Azienda Sanitaria di procedere, successivamente alla conclusione delle prove preselettive, alla nomina di una nuova Commissione, senza che peraltro detta scelta sia stata motivata - assumono i ricorrenti - se non in maniera generica (…) con pretesa concentrazione, in capo al Commissario Straordinario, della scelta di tutti i componenti della nuova commissione esaminatrice, laddove la normativa di settore prevede che uno dei componenti venga designato dal Collegio di Direzione. Sostituzione della commissione operata, a leggere le ragioni dell’azienda, a ulteriore garanzia del procedimento quando, scrivono i giudici, a tutela della par condicio dei concorrenti, per derogare alla regola dell’immutabilità della commissione giudicatrice [...] occorre che la sostituzione dei suoi componenti (totale o parziale) si imponga in connessione a vizi propri del loro procedimento di selezione o a causa di disfunzioni dell’organo (per impedimento, malfunzionamento, dissenso perdurante, inattività oltre i termini prefissati di legge o prorogati dal rettore) ovvero in caso di necessità o di particolari ragioni pratiche ed organizzative nel portare tempestivamente e compiutamente a termine il procedimento concorsuale. A questo i giudici aggiungono una serie di rilievi in relazione alla nomina dei commissari del profilo D, di cui uno dovrebbe essere scelto dal collegio di direzione, proprio per evitare la concentrazione, in capo all'organo di vertice (nel caso di specie il Commissario Straordinario, in vece del Direttore Generale) del potere di nomina di entrambi gli operatori.
Per tutto quanto rilevato Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso (…), lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati come da motivazione.
Condanna l’amministrazione alle spesei (…).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
E adesso? Cosa ne sarà del posto legittimamente conquistato con fatica e sudore dai 10 vincitori? E che fine faranno tutti quanti quelli che nel frattempo sono stati chiamati a ricoprire vari incarichi (anche già rinnovati) da quella graduatoria, concessa in uso a tutte le altre aree socio sanitarie? In teoria la sentenza dovrebbe essere immediatamente esecutiva e produrre da subito i suoi effetti ossia, l’annullamento della graduatoria concorsuale con tutto quanto può facilmente intuirsi in termine di conseguenze per i legittimi vincitori, gli incaricati e tutti i servizi e i reparti ove questi svolgono la loro attività.
Pare scontato che la Assl di Nuoro muoverà il ricorso al Consiglio di Stato ed è verosimile che fino alla fine di quel procedimento non si arriverà ad effetti di sorta. Giova però ricordare che il consiglio di Stato non istruisce un nuovo “processo”; il suo compito infatti, si esplica nell’analisi della sentenza del Tar, delle deduzioni e controdeduzioni che ne hanno prodotto le motivazioni e il dispositivo. A leggere la sentenza, queste sembrano fondarsi su solide ragioni che non sembra semplice capire come possano essere smontate.
La preoccupazione è tanta e già sui social sono cominciate a montare le prime manifestazioni di nervosismo, legittimamente anche scomposte in certi casi, per le quali ci sentiamo di consigliare invece paziente attesa degli sviluppi.
Al momento, l’unica cosa certa è che a rimetterci continua ad essere sempre e solo la parte più debole del sistema, quella composta dalle persone oneste che alla meritocrazia ancora ci credono e di conseguenza, la credibilità e il buon nome del Servizio Sanitario Regionale, già provato da costose inefficienze.
Andrea Tirotto