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Infermieri. Dimissioni durante il periodo di prova. E’ possibile?

Il periodo di prova, agli occhi del lavoratore, appare spesso come una matassa intricata da dipanare; questo perché, mentre si trova ad un passo dall’afferrare il tanto agognato posto a tempo indeterminato, teme il non superamento della prova stessa o il licenziamento in itinere.

Proviamo quindi a stilare una breve guida al periodo di prova.

 Il periodo di prova è disciplinato dall’articolo 25 del CCNL 2016-2018.

Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova, la cui durata è stabilita come segue:

  1. 2 mesi per i dipendenti inquadrati nella categoria A e B;
  2. 6 mesi per le restanti categorie.
  3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.
  4. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal CCNL. In tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risolto. In tale periodo, al dipendente compete lo stesso trattamento economico previsto per il personale non in prova. In caso di infortunio sul lavoro, malattia professionale o malattia per causa di servizio si applica l’art. 44.
  5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per le corrispondenti assenze del personale non in prova.
  6. Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dai commi 3 e 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’Azienda o Ente deve essere motivato.
  7. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
  8. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.
  9. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati.
  10. Il dipendente proveniente dalla stessa azienda o ente durante il periodo di prova ha diritto alla conservazione del posto e, in caso di mancato superamento della stessa, è reintegrato, a domanda, nella categoria e profilo professionale di provenienza.
  11. Al dipendente già in servizio a tempo indeterminato presso un’azienda o ente del comparto, vincitore di concorso presso altra amministrazione anche di diverso comparto, può essere concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e decorrenza dell’anzianità, per la durata del periodo di prova, di cui al presente articolo, ai sensi dell’art. 12, comma 8, lett. a) del CCNL integrativo del 20/9/2001 (Aspettativa).

 E’ legittimo il licenziamento durante il periodo di prova?

Cosa mi spetta alla fine di un periodo di prova non superato?

 Partiamo dal fatto che nessuno dei due, datore di lavoro e dipendente, è obbligato a portare a termine il periodo di prova: questo è il primo concetto base da chiarire e dal quale partire per un’analisi dell’istituto.

 Naspi

Che il lavoratore sia mandato a casa alla fine del periodo di prova o che sia licenziato prima, il diritto alla Naspi richiede il raggiungimento di almeno 30 giornate lavoratenell’anno e 13 settimane di contributi. Lo stesso vale per dimissioni per giusta causa.

 Patto di prova nullo

Quest’ultimo infatti per legge deve avere determinati requisiti altrimenti non è valido. L’esempio più ricorrente è quello del periodo di prova non inserito per iscritto nel contratto di assunzione. In questo caso, mancando la prova scritta, il dipendente ha diritto all’assunzione. Occorre quindi una clausola che preveda esplicitamente il periodo di prova con l’elenco nel dettaglio delle mansioni affidate al lavoratore.

L’eventuale patto di prova stipulato in seguito al contratto è nullo: deve essere anteriore o contestuale.

 Licenziamento per mancato superamento della prova

E’ nella natura stessa del patto di prova la possibilità di cessare il rapporto di lavoro in qualsiasi momento e senza motivazioni quando il prestatore d’opera non viene ritenuto adeguato alle mansioni affidategli. Quindi, in una tale evenienza, non spetta ovviamente la reintegra e l’interessato potrà consolarsi solo con l’indennità di disoccupazione (Naspi) a condizione – come abbiamo detto sopra – che abbia maturato 30 giornate lavorate nell’anno e 13 settimane di contributi.

 Licenziamento illegittimo durante la prova o alla fine della stessa

Quello che ancora rimane oscuro e contradditorio, e che è stato reso ancora meno chiaro dall’entrata in vigore del Jobs Act, è il licenziamento durante o alla fine del periodo di prova, definito illegittimo.

 La giurisprudenza maggioritaria ritiene sussista il diritto alla reintegra solo sulle basi dell’insussistenza della giusta causa (in tronco) o del giustificato motivo soggettivo (con preavviso). Al reintegro sul posto del lavoro si aggiunge una indennità risarcitoria fino alle 12 mensilità.