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Lo spostamento crediti, quali e fino a che data?

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 23/07/2024 vai ai commenti

FormazioneProfessione e lavoro

La Commissione nazionale per la formazione continua ha apportato modifiche significative riguardanti la gestione dei crediti ECM (Educazione Continua in Medicina), cruciali per tutti i professionisti sanitari. Queste modifiche influenzano direttamente la procedura di spostamento dei crediti formativi tra diversi trienni.

Novità sul trasferimento dei Crediti

A partire da aprile 2024, sarà possibile per i professionisti sanitari trasferire i crediti ECM accumulati nel 2023—considerato un anno di proroga—dal triennio 2023-2025 al triennio 2020-2022. Questa operazione potrà essere effettuata tramite il sito CoGeAPS. La delibera 6/24 della Commissione ECM stabilisce chiaramente: "L'acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2020-2022 è consentita fino al 31 dicembre 2023, per tutti i professionisti che hanno conseguito i crediti entro tale data. Lo spostamento dei crediti è consentito fino al 31 dicembre 2025". L’estensione offre un maggiore respiro ai professionisti che, per vari motivi, potrebbero non aver completato il ciclo formativo nel periodo stabilito.

La delibera originaria permetteva l'acquisizione dei crediti formativi fino al 31 dicembre 2023, con eventi conclusi entro quella data. Ora, con le nuove disposizioni, anche i crediti ottenuti entro il 31 dicembre 2023 sono validi, indipendentemente dalla data di fine dell'evento, estendendo il periodo di trasferimento fino al 31 dicembre 2025.

Cosa significa questo per i professionisti Sanitari?

Queste modifiche, progettate per offrire maggiore flessibilità e supporto ai professionisti sanitari nel mantenimento della loro formazione continua, permettono anche coloro che hanno accumulato crediti entro il limite del 2023 di beneficiare di una finestra più ampia per regolarizzare la loro situazione, adattandosi meglio alle esigenze personali e professionali di ciascuno, scongiurando il pericolo di perdere la copertura assicurativa, per quei professionisti sanitari non in regola con almeno il 70% del fabbisogno formativo previsto.