Aggressioni. In uno short le novità del nuovo DL 137/2024
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre 2024 il decreto-legge che introduce misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza contro i professionisti sanitari, sociosanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni. Il testo, composto da quattro articoli, rappresenta una risposta alle crescenti aggressioni subite dal personale nelle strutture sanitarie, un problema che negli ultimi anni ha assunto proporzioni preoccupanti.
Il decreto dovrà ora essere trasmesso a una delle due Camere per l’avvio dell’iter di conversione in legge. Di seguito, una sintesi dei principali contenuti del provvedimento.
Articolo 1: Modifiche al codice penale
Il primo articolo introduce significative modifiche all’articolo 635 del codice penale, che riguarda il danneggiamento di beni. In particolare, il nuovo testo stabilisce che chiunque utilizzi violenza, sia verso persone che verso cose all'interno delle strutture sanitarie, sarà punito con la reclusione da uno a cinque anni, accompagnata da una multa che può arrivare fino a 10.000 euro. Le sanzioni sono destinate a inasprirsi se il reato viene commesso da più persone riunite, un’aggiunta che risponde alla crescente frequenza di episodi di violenza collettiva all'interno degli ospedali e delle cliniche.
Articolo 2: Modifiche al codice di procedura penale
L'articolo 2 apporta modifiche significative agli articoli 380 e 382-bis del codice di procedura penale. Queste modifiche introducono nuove disposizioni relative all’arresto in flagranza di chi commette reati di lesioni personali contro il personale sanitario o distrugge beni sanitari. In particolare, il nuovo comma 1-bis dell’articolo 382-bis consente di considerare lo stato di flagranza anche quando non è possibile procedere immediatamente all’arresto per motivi di sicurezza. Questo è reso possibile dall’utilizzo di documentazione video-fotografica o altre prove documentali, un meccanismo che intende garantire una maggiore protezione per i professionisti sanitari anche in situazioni di emergenza o confusione.
Articolo 3: Clausola di invarianza finanziaria
L’articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, chiarendo che le misure previste dal decreto non comporteranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Questo aspetto mira a rassicurare le istituzioni sulle implicazioni economiche del provvedimento, evitando che eventuali nuovi costi possano costituire un ostacolo alla sua approvazione e applicazione.
Articolo 4: Entrata in vigore
L’ultimo articolo stabilisce che il decreto-legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi il 2 ottobre 2024. Questa immediata operatività del provvedimento risponde alla necessità di intervenire con urgenza per contrastare il fenomeno della violenza nelle strutture sanitarie.