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La malattia esenta dall'obbligo ECM?

Giuseppe Romeodi
Giuseppe Romeo
Pubblicato il: 11/10/2023

Previdenza

 

Nella costante ricerca di risposte alle vostre domande, ci siamo imbattuti in una serie di interrogativi frequenti riguardo alle assenze per malattia. "Posso retrodatare il certificato di malattia?" "Cosa fare quando il medico di famiglia è assente?" "È possibile accorpare le ferie alla malattia?" Questi sono solo alcuni dei dubbi che ci pervadono quotidianamente dai nostri lettori.

Per semplificare la consultazione e fornire risposte tempestive, siamo lieti di annunciare il lancio della nostra nuova rubrica "Gestione delle Assenze per Malattia". A partire da lunedì 11 settembre, potrete trovare risposte esaurienti a queste e altre domande tre volte a settimana: ogni lunedì, mercoledì e venerdì. Basta selezionare "Previdenza" dal menù a tendina per accedere a questa preziosa fonte di informazioni.

Vi invitiamo a unirvi a noi in questa avventura alla scoperta delle migliori pratiche per affrontare le sfide legate alle assenze per malattia e a condividere con noi le vostre domande e preoccupazioni. Siamo qui per fornire chiarezza e supporto nella gestione delle vostre assenze lavorative.

Questi gli appuntamenti settimanaliEcco la nuova rubrica: Gestione delle Assenze per Malattia

 

A dirimere la questione è una delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua (allegata in calce), del 17 Luglio 2013, che spiega come gestire l'esenzione per dal conseguimento di ECM nei periodi di malattia.

 

Tale determina, al secondo paragrafo, stabilisce che sono esentati dall’obbligo formativo ECM, nella misura di 4 crediti per ogni mese nel quale il periodo di sospensione dell’attività professionale sia superiore a 15 giorni, i professionisti sanitari che sospendono l’esercizio della propria attività professionale a seguito di: 

  1. congedo maternità e paternità: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
  2. congedo parentale e congedo per malattia del figlio: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
  3. adozione e affidamento preadottivo: D.lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
  4. adozione internazionale aspettativa non retribuita durata espletamento pratiche: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
  5. congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
  6. aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
  7. permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
  8. assenza per malattia così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
  9. richiamo alle armi o servizio volontariato alla C.R.I.: Art.14 R.D. Legge 10/8/1928, n.2034 e artt.36 e 245 del R.D. n.484/1936 e successive modifiche e integrazioni
  10. aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale e direttore generale: Art.3 bis, comma 11 D.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni
  11. aspettativa per cariche pubbliche elettive: D.lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni; art. 2 L. 384/1979 e successive modifiche e integrazioni; art. 16 bis comma 2 bis D.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni
  12. aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza.

 

Come caricare le esenzioni?

Al pari dell'autoformazione e di altri meccanismi, è necessario accedere alla piattaforma COGEAPS, accessibile solo tramite SPID, cliccare la sezione "Esoneri ed esenzioni", nel menù a tendina che appare scegliere "Esenzioni". Ora apparirà un elenco nel quale bisognerà cliccare il motivo per il quale si chiede l'esenzione (ad esempio malattia o congedo parentale), specificare la data di inizio e di fine periodo, ed inoltrare la relativa richiesta.

 

E' bene ricordare che:

- Vengono riconosciuti 4 crediti (detratti dal debito complessivo) per ogni mese in cui ci si è assentati per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi, quindi ad esempio una assenza di 40 giorni consecutivi cagionrà la riduzione del debito di 4 crediti ECM;

- L’esenzione non può, in alcun caso, eccedere 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione;

- I crediti  ECM acquisiti durante i  periodi di  esenzione non sono validi  al  fine del  soddisfacimento dell’obbligo  formativo  ECM, pertanto tutti i corsi frequentati durante i periodi di malattia o congedo parentale, non saranno ritenuti validi;

 

Link:

Piattaforma COGEAPS per caricare esenzioni/esoneri: https://application.cogeaps.it/login

Determina CNFC del 17 Luglio 2013

 

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