Flat tax infermieri, l’Agenzia chiarisce: pronta disponibilità inclusa. Fine della controversia
Con la risposta n. 308/2025, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la rettifica ufficiale alla precedente interpretazione del 27 ottobre 2025. Il chiarimento riguarda l’applicazione dell’imposta sostitutiva al 5% introdotta dalla legge di bilancio 2025 sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri del Servizio sanitario nazionale.
Il nuovo documento scioglie un nodo che aveva creato incertezze tra aziende sanitarie e operatori: la flat tax agevolata si applica anche alle ore di pronta disponibilità effettivamente svolte, mentre restano escluse le prestazioni rese in sede elettorale.
Perché la rettifica?
L’interpello originario aveva lasciato intendere una lettura più restrittiva, limitando l’agevolazione allo straordinario “classico”. Diverse aziende sanitarie avevano però segnalato dubbi, soprattutto sulla corretta qualificazione delle ore di pronta disponibilità, spesso retribuite come straordinario in caso di chiamata.
Per chiarire il quadro, l’Agenzia ha chiesto un parere formale al Ministero per la Pubblica Amministrazione e al Ministero della Salute. Entrambi hanno confermato una lettura più ampia della norma.
Pronta disponibilità: rientra nello straordinario
Secondo i pareri ministeriali riportati nel documento, l’articolo 47 del CCNL Sanità — richiamato dalla legge — definisce in maniera generale l’istituto dello straordinario, senza distinguere tra diverse causali. Inoltre, lo stesso contratto nazionale specifica che le ore di pronta disponibilità, quando sfociano in una chiamata e quindi in attività lavorativa oltre l’orario ordinario, sono retribuite come straordinario.
Da qui la conclusione: anche queste ore beneficiano della tassazione agevolata al 5%. L’Agenzia sottolinea inoltre che la relazione tecnica della norma non distingue tra tipologie di straordinario, ma considera un unico monte ore complessivo per il personale infermieristico.
Seggi elettorali: niente agevolazione
Diverso il discorso per le prestazioni rese in occasione delle consultazioni elettorali.
Nel parere ministeriale citato dall’Agenzia, si precisa che queste attività:
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non sono previste dal CCNL Sanità;
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non rientrano nell’articolo 47, che disciplina lo straordinario connesso all’attività infermieristica;
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rispondono a esigenze elettorali e non a necessità del servizio sanitario.
Per questo ciascun compenso legato ai seggi resta fuori dal perimetro della flat tax al 5%.
Le conseguenze per aziende e infermieri
Il chiarimento era molto atteso, perché molte aziende sanitarie avevano sospeso l’applicazione dell’agevolazione in attesa di una posizione ufficiale.
Da oggi la regola è chiara:
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Flat tax al 5% per l’intero straordinario infermieristico, incluse le ore di pronta disponibilità chiamate.
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Esclusione totale per le attività ai seggi elettorali.
Un’interpretazione che amplia la platea dei compensi agevolati e garantisce uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale.
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