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Troppi turni di straordinario: Stress e depressione devono essere risarciti dall'INAIL. La sentenza

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 28/03/2018 vai ai commenti

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L’ INAIL è obbligato a pagare la rendita per inabilità permanente in relazione alla malattia professionale, causata da un numero eccessivo di ore di straordinario.

A stabilirlo la Corte di Cassazione sezione lavoro con la sentenza n.5066 del 5 marzo 2018.

 

I fatti

La dipendente di una azienda aveva visto respingere dalla Corte di Appello di Brescia, la richiesta di indennizzo da parte dell’INAIL, per la malattia professionale, caratterizzata da un grave stato di ansia e di depressione, con grave stato di adattamento, insorto a causa di un eccessivo di ore di straordinario, alle quali era stata costretta ad adempiere.

La Corte di Appello, nonostante avesse riconosciuto l’esistenza del disturbo lamentato dalla dipendente, rifiutava a questa la richiesta di indennizzo, perché la malattia professionale descritta non rientrava nell’ambito del rischio assicurato ex articolo 3 Testo Unico 1124 del 1965, che riguardava solo la malattia professionale tabellata e non tabellata, contratta nell’esercizio ed a causa delle lavorazioni specifiche in tabella, e che la malattia correlata all’organizzazione del lavoro non è assicurata e quindi non indennizzabile.

 

La dipendente decide quindi di impugnare la Sentenza; La Corte di Cassazione accoglie il ricorso e condanna l’INAIL al pagamento della rendita di inabilità permanente in ordine alle seguenti motivazioni:

secondo la Corte di Cassazione, il consolidato orientamento giurisprudenziale, ha stabilito che non solo il rischio specifico alla lavorazione va risarcito, ma anche il rischio improprio.

Tutti i soggetti sono tutelati nell’ambito dell’attività lavorativa, a prescindere dalla manualità e dalla mansione. La tutela assicurativa, così come espresso dalla Corte Costituzionale, va rapportata al lavoro in se’ e per se’.

Inoltre sempre la Corte Costituzionale, ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 3 comma 1 TU n. 1124 del 1965, stabilendo che l’assicurazione sia obbligatoria anche per le malattie professionali diverse da quelle tabellate, purché sia provata la causa di lavoro.

Il Giudice, nell’accogliere il ricorso, ha dichiarato:

Sono indennizzabili tutte le malattie di natura fisica e psichica, la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro, sia che riguardi la lavorazione, sia che guardi l’organizzazione del lavoro e le modalità della sua applicazione, posto che il lavoro coinvolge la persona in tutte le sue dimensioni, sottoponendola a rischi elevati sia per la sfera psichica che fisica”.

 

 

Da Sentenzeweb

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