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Non vi è demansionamento se il ricorso alle mansioni inferiori non è sistematico

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La Redazione
Pubblicato il: 26/10/2020 vai ai commenti

La SentenzaLeggi e sentenzeProfessione e lavoro

Riceviamo e pubblichiamo il commento dell’avvocato Domenico De Angelis all’ordinanza della Cassazione sezione lavoro n. 22668/2020 del 19/10/2020 sul Demansionamento

L’ordinanza della Cassazione sezione lavoro n. 22668/2020 del 19/10/2020, nel fare l’escursus del procedimento di I e II grado, conferma la fondatezza delle posizioni assunte dal Nursind nella contestazione dei cosiddetti casi di demansionamento strisciante.

La Suprema Corte infatti osserva come siano condivisibili le conclusioni, cui era giunta la Corte d’Appello di Lecce, secondo la quale non si può parlare di demansionamento e deve quindi ritenersi legittimo l’impiego del ricorrente in mansioni inferiori a quelle proprie della qualifica di appartenenza, “dovendo ammettersi una tale flessibilità, tenuto conto del ridotto periodo di tempo di adibizione ad esse, in assoluto e nell’arco della singola giornata lavorativa”.

Gli Ermellini dunque concludevano che “il lavoratore può essere adibito, per motivate esigenze aziendali anche a compiti inferiori, se marginali rispetto a quelli propri del suo livello” in ciò confermando una precedente pronuncia (Cassazione sezione lavoro ordinanza 31/08/2018 n. 21515).

Orbene, appare chiaro che la fattispecie, che ha formato oggetto della pronuncia della Suprema Corte, è del tutto diversa da quella dei reiterati casi di demansionamento infermieristico.

In definitiva l’utilizzo sporadico ed eccezionale del lavoratore nell’esercizio di attività corrispondenti ad una qualifica contrattuale inferiore è sempre legittimo, per cui, per potersi parlare di demansionamento, è necessario che l’impiego in altri compiti sia sistematico e comporti la spendita di energie fisiche del lavoratore, per un discreto periodo dell’arco temporale della giornata lavorativa.

Per intenderci, la sola chiusura dei ROT o l’eccezionale pulizia ed igiene di un paziente (che avvenga una tantum nella giornata, o anche l’imboccare un degente non autosufficiente, in momenti di particolare criticità organizzativa, all’interno di una unità operativa, in una determinata giornata), sono tutti casi che non integrano gli estremi del demansionamento strisciante.

Se però gli infermieri, per carenza di organico e per la mancanza (totale o parziale) della figura dell’OSS, sono sistematicamente adibiti al giroletti, all’igiene del paziente, ad imboccare i pazienti, ed allo svolgimento di altre attività domestico-alberghiere, nonché a rispondere ai campanelli, a sostituire le buste delle urine o altro ancora, allora non v’è dubbio che si assiste ad un depauperamento professionale dell’infermiere.

Tornando alla recentissima pronuncia della Cassazione, la stessa è ulteriormente favorevole, nel senso del riconoscimento del reale demansionamento degli infermieri, quando ricorrano le circostanze testé riferite, atteso che nel nostro caso non siamo di fronte solo e semplicemente  all’esercizio di attività inferiori (quali appunto quelle ausiliarie e di supporto, proprie degli OSS, ed eventualmente degli ausiliari) ma anche perché non esiste più, ormai da tempo, un mansionario degli infermieri, trattandosi nella fattispecie di una professione intellettuale.

L’ultimo arresto dunque della Cassazione dà ulteriore vigore alla battaglia sostenuta dal Nursind per la tutela della professione infermieristica.