Cambio di domicilio durante la malattia. A chi devo comunicarlo?
Nella costante ricerca di risposte alle vostre domande, ci siamo imbattuti in una serie di interrogativi frequenti riguardo alle assenze per malattia. "Posso retrodatare il certificato di malattia?" "Cosa fare quando il medico di famiglia è assente?" "È possibile accorpare le ferie alla malattia?" Questi sono solo alcuni dei dubbi che ci pervadono quotidianamente dai nostri lettori.
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La modifica del domicilio durante i giorni di assenza dal lavoro per malattia deve essere comunicata anche al datore di lavoro. Non è sufficiente che il lavoratore abbia tempestivamente comunicato la variazione all’Inps, perché il vincolo di subordinazione nei confronti del datore permane (anche) nel periodo in cui la prestazione è sospesa a causa di malattia.
La Cassazione ha espresso questo principio con la sentenza 36729/2021 , depositata il 25 novembre.
I fatti
Un dipendente era stato licenziato per assenza ingiustificata, perché durante il periodo di malattia, aveva comunicato il cambio di domicilio solo all’INPS e non al datore di lavoro.
Per il lavoratore non era necessario che la medesima informazione fosse da lui trasferita al datore di lavoro, in quanto solo sull’ente di previdenza ricade il potere di controllo diretto sullo stato di salute durante la malattia.
La Cassazione
Per la Cassazione, la variazione dell’indirizzo di reperibilità non soddisfa solo la necessità di poter effettuare le visite domiciliari di controllo nelle fasce (mattina e pomeriggio) in cui il lavoratore è tenuto ad essere in casa. Durante il congedo di malattia non si interrompe il vincolo contrattuale e il dipendente è soggetto alla subordinazione del datore di lavoro, nei cui confronti deve essere parimenti effettuata la comunicazione del cambio di domicilio.
È ben vero che la verifica sulle condizioni di salute non appartiene al datore di lavoro, bensì agli organi ispettivi dell’Inps abilitati alle visite domiciliari. È altrettanto vero, tuttavia, che il datore deve essere messo nelle condizioni di esercitare il potere di controllo, che è diretta emanazione del vincolo della subordinazione, anche nei periodi di malattia del dipendente.
La circostanza che la prestazione lavorativa sia sospesa in pendenza di malattia non è dirimente, perché l’esercizio del potere di controllo datoriale si esprime anche in altre direzioni. La Cassazione osserva, in proposito, che, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, che non competono al datore, quest’ultimo può procedere ad accertamenti da cui emergano la insussistenza della malattia o la sua inidoneità a impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa.
L’obbligo di reperibilità verso il datore di lavoro durante la malattia costituisce espressione del dovere di cooperazione del lavoratore e si impone quale osservanza dei principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto di lavoro.
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