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Il lavoratore in malattia può chiedere le ferie per evitare di sforare il periodo di comporto?

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 18/10/2023

Previdenza

Nella costante ricerca di risposte alle vostre domande, ci siamo imbattuti in una serie di interrogativi frequenti riguardo alle assenze per malattia. "Posso retrodatare il certificato di malattia?" "Cosa fare quando il medico di famiglia è assente?" "È possibile accorpare le ferie alla malattia?" Questi sono solo alcuni dei dubbi che ci pervadono quotidianamente dai nostri lettori.

Per semplificare la consultazione e fornire risposte tempestive, siamo lieti di annunciare il lancio della nostra nuova rubrica "Gestione delle Assenze per Malattia". A partire da lunedì 11 settembre, potrete trovare risposte esaurienti a queste e altre domande tre volte a settimana: ogni lunedì, mercoledì e venerdì. Basta selezionare "Previdenza" dal menù a tendina per accedere a questa preziosa fonte di informazioni.

Vi invitiamo a unirvi a noi in questa avventura alla scoperta delle migliori pratiche per affrontare le sfide legate alle assenze per malattia e a condividere con noi le vostre domande e preoccupazioni. Siamo qui per fornire chiarezza e supporto nella gestione delle vostre assenze lavorative.

Questi gli appuntamenti settimanaliEcco la nuova rubrica: Gestione delle Assenze per Malattia

 

Il lavoratore assente per malattia ha facoltà di domandare la fruizione delle ferie maturate e non godute, in modo da sospendere il decorso del periodo di comporto e conservare l’integrità del rapporto di lavoro. A tale facoltà non corrisponde un obbligo del datore di lavoro di accordare le ferie richieste ma occorrono ragioni organizzative di natura ostativa per il rifiuto. In caso contrario, il licenziamento è illegittimo.

A stabilirlo la Corte di Cassazione, sez. Lavoro con l’ ordinanza n. 19062/20; depositata il 14 settembre

I fatti

La dipendente, era stata trasferita ad altra sede di lavoro, costretta a mansioni deteriori che peggioravano le sue condizioni di salute costringendola ad una lunga assenza per malattia quasi sino all'esaurimento del periodo di comporto, sicché chiedeva un periodo di ferie di 20 giorni, che la società le accordava per un solo giorno.

La società le contestava disciplinarmente le assenze ingiustificate e la licenziava per giusta causa.

La dipendente ricorre in tribunale.

Con sentenza n.61\18 il Tribunale di Potenza respingeva il ricorso proposto confermando il licenziamento e rilevando la consapevolezza da parte della lavoratrice della ingiustificatezza delle plurime assenze.

Avverso tale sentenza la dipendente interponeva appello.

 

Le motivazioni della Cassazione

Per la Cassazione il licenziamento è illegittimo.

Secondo il più recente indirizzo di legittimità, dovendo ritenersi prevalente l'interesse del lavoratore alla prosecuzione del rapporto.

Questi ha la facoltà di sostituire alla malattia !a fruizione delle ferie, maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, gravando quindi sul datore di lavoro, cui è generalmente riservato il diritto di scelta del tempo delle ferie, dimostrare - ove sia stato investito di tale richiesta - di aver tenuto conto, nell'assumere la relativa decisione, del rilevante e fondamentale interesse del lavoratore ad evitare in tai modo la possibile perdita del posto di lavoro per scadenza dei periodo di comporto.

Ed ancora 1 lavoratore assente per malattia ha facoltaÌ€ di domandare la fruizione delle ferie maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, non sussistendo una incompatibilitaÌ€ assoluta tra malattia e ferie, senza che a tale facoltaÌ€ corrisponda comunque un obbligo del datore di lavoro di accedere alla richiesta, ove ricorrano ragioni organizzative di natura ostativa; in un'ottica di bilanciamento degli interessi contrapposti, nonché in ossequio alle clausole generali di correttezza e buona fede, eÌ€ necessario, tuttavia, che le dedotte ragioni datoriali siano concrete ed effettive. In assenza di cioÌ€ il licenziamento risulta illegittimo.

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