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Malattia all’estero. Punto per punto le indicazioni Inps per non perdere l’indennità economica.

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 30/10/2023

Previdenza

Nella costante ricerca di risposte alle vostre domande, ci siamo imbattuti in una serie di interrogativi frequenti riguardo alle assenze per malattia. "Posso retrodatare il certificato di malattia?" "Cosa fare quando il medico di famiglia è assente?" "È possibile accorpare le ferie alla malattia?" Questi sono solo alcuni dei dubbi che ci pervadono quotidianamente dai nostri lettori.

Per semplificare la consultazione e fornire risposte tempestive, siamo lieti di annunciare il lancio della nostra nuova rubrica "Gestione delle Assenze per Malattia". A partire da lunedì 11 settembre, potrete trovare risposte esaurienti a queste e altre domande tre volte a settimana: ogni lunedì, mercoledì e venerdì. Basta selezionare "Previdenza" dal menù a tendina per accedere a questa preziosa fonte di informazioni.

Vi invitiamo a unirvi a noi in questa avventura alla scoperta delle migliori pratiche per affrontare le sfide legate alle assenze per malattia e a condividere con noi le vostre domande e preoccupazioni. Siamo qui per fornire chiarezza e supporto nella gestione delle vostre assenze lavorative.

Questi gli appuntamenti settimanaliEcco la nuova rubrica: Gestione delle Assenze per Malattia

 

Mancano 56 giorni al Natale, un periodo dell’anno in cui potremmo pensare di concederci una vacanza, magari qualche giorno all’estero.

Ma dicembre è anche uno dei mesi più freddi dell’anno e l’abbassamento delle temperature potrebbe aumentare l’incidenza dell’influenza.

Che fare quindi se mi ammalo mentre mi trovo all’estero?

Niente paura, l’Inps ha pubblicato una guida semplice con tutte le indicazioni su come comportarsi nel caso in cui si incorra in malattia mentre ci si trova in un altro paese.

 

La guida

Se sei un lavoratore avente diritto alla tutela previdenziale della malattia da parte dell’INPS, in caso di un evento verificatosi durante un soggiorno temporaneo all'estero, conservi il diritto all’indennità economica nella misura e modalità previste dalla normativa italiana.

Per ricevere la prestazione economica è necessaria l’ adeguata certificazione medica contenente tutti i dati ritenuti essenziali ai sensi della normativa italiana (intestazione, dati anagrafici del lavoratore, prognosi, diagnosi di incapacità al lavoro, indirizzo di reperibilità, data di redazione, timbro e firma del medico).

La certificazione, inoltre, dovrà essere rilasciata nel rispetto della legislazione del Paese in cui ti trovi.

Ricorda che ai sensi della vigente normativa, anche se ti trovi all’estero, sei tenuto a rispettare le fasce orarie di reperibilità per le visite mediche di controllo, atte a verificare il tuo effettivo stato di incapacità lavorativa.

Con riferimento al Paese estero, si distinguono tre casi:

  1. evento di malattia insorto in Paese estero facente parte dell’Unione Europea 2. evento di malattia insorto in Paese estero che abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l’Italia
  2. evento di malattia insorto in Paese estero che non abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l’Italia.

 

Malattia insorta in un Paese dell’Unione Europea

Affinché sia accertato il tuo diritto all’indennità di malattia, il primo giorno dell’evento devi rivolgerti al medico del Paese in cui soggiorni temporaneamente per ottenere la certificazione dello stato di incapacità lavorativa.

  • trasmettere il certificato compilato in tutti i suoi dati entro due giorni dal rilascio alla Sede INPS competente, sulla base della tua residenza in Italia
  • trasmettere l’attestato di malattia (senza obbligo di diagnosi) entro due giorni al datore di lavoro.

 

In entrambi i casi, se il giorno di scadenza del termine è festivo, la stessa è prorogata al primo giorno seguente non festivo. Ai fini del rispetto dei suddetti termini di invio, è consentito anticipare la trasmissione del certificato via fax, PEC o e-mail, fermo restando l’obbligo a presentare il certificato originale.

 

Nel caso in cui il medico curante nello Stato in cui soggiorni temporaneamente non sia abilitato o non sia tenuto, ai sensi della legislazione del luogo in cui ti trovi, al rilascio della certificazione di incapacità al lavoro, devi rivolgerti all’Istituzione del luogo in cui soggiorni temporaneamente.

Detta Istituzione provvede, attraverso il medico da essa incaricata, all’accertamento dell’incapacità al lavoro, alla compilazione del certificato e alla trasmissione dello stesso all’Istituzione competente italiana, mediante i flussi previsti dagli accordi comunitari vigenti.

Ai sensi dei citati regolamenti comunitari non è previsto alcun obbligo di traduzione in lingua italiana della certificazione prodotta nella lingua del Paese in cui soggiorni al momento in cui è sorta la malattia. Tale onere grava quindi in capo all'INPS.

 

Malattia insorta in un Paese extra UE, con il quale l’Italia ha stipulato accordi o convenzioni bilaterali.

Nel caso in cui ti ammali durante un soggiorno presso un Paese non facente parte dell’Unione Europea, devi farti rilasciare la certificazione di malattia attestante lo stato di incapacità lavorativa.

Relativamente ai dati contenuti nel certificato ed alle modalità di trasmissione, valgono le medesime regole illustrate nel paragrafo precedente.

Nella maggior parte dei Paesi che hanno stipulato con l’Italia (o con l’UE) accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale non è richiesta la legalizzazione del certificato (ovvero l'attestazione che il documento è valido ai fini certificativi secondo le disposizioni locali, obbligatoria nel caso di Paese extra UE con il quale l’Italia non ha stipulato accordi o convenzioni per la malattia) purché sia espressamente previsto, nei medesimi accordi.

 

Malattia insorta in un Paese extra UE, con il quale l’Italia non ha stipulato accordi o convenzioni bilaterali

I contenuti del certificato e la sua trasmissione hanno le stesse modalità dei due casi precedenti, diversamente la corresponsione dell’indennità di malattia può aver luogo solo dopo la presentazione all’INPS della certificazione originale, legalizzata a cura della rappresentanza diplomatica o consolare all'estero. Ove la suddetta certificazione di malattia non risulti ancora legalizzata al momento del rientro in patria del lavoratore, la regolarizzazione potrà avvenire, a cura dello stesso, anche in un momento successivo, purché ovviamente entro i termini di prescrizione annuale.

Per "legalizzazione" si intende l'attestazione, da fornire anche a mezzo timbro, che il documento è valido ai fini certificativi secondo le disposizioni del Paese in cui è stato redatto il certificato di malattia. Conseguentemente la sola attestazione dell’autenticità della firma del traduttore abilitato o della conformità della traduzione all'originale non equivale alla legalizzazione e non è sufficiente ad attribuire all'atto valore giuridico in Italia.